Verso il XIX Congresso della Democrazia Cristiana, dopo lo scioglimento nel 1994

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Centro studi culturali per l'
.IMPEGNO Politico dei CATTOLICI
Sede in Bologna, via Titta Ruffo 7

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NINO LUCIANI, Direttore responsabile*
Tel  347 9470152 - E-mail : nino.luciani@alice.it,

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* Professore Ord. di Scienza delle Finanze, olim Univ. di Bologna e Unv. di Roma "la Sapienza"

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Nino Luciani
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Comité de Patronage: Basile Michele, Bassoli Alberto, Bittoto Enrico, Catena Raffaele, Cavina Maria Vittoria, Crespi Adua, Toscano Giuseppe,
Luciani Nino, Marchetti Leonardo, Musghi Pierluigi , Pacioni Otello, Preziosi Michele, Pulvirenti Antonino, +Ricci Vincenzo

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Riunione di alcune
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(Luciani, Sandri, De Simoni)

Resoconto della riunione
del Consiglio Nazionale
Roma 27 ottobre 2018

Atto costitutivo del 1945
e Statuto vigente del 1984.

Testi originali

Per il XIX congresso.
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FORUM 2 - 2017

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Giovanni Fontana

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Democrazia Cristiana storica

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Noi con l'Italia

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SIMBOLO SCUDO CROCIATO - LIBERTAS ?

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DIBATTITO RIAPERTO NELLA DC
PER RIAVERE IL SIMBOLO SCUDO CROCIATO - LIBERTAS

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1) In via pregiudiziale, la "UDC" è giuridicamente un soggetto diverso da "NOIconl'ITALIA". E poichè la "UDC" non è in parlamento dal 4 marzo 2018, parrebbe essa non avere più una prelazione all'uso del simbolo scudo crociato - Libertas, rispetto ad altri partiti. Parrebbe anche che la legge italiana faccia riferimento al parlamento italiano (non a quello europeo).
2) Se invece la  "UDC" è da ritenere ancora in parlamento, per cui conserva una prelazione all'uso del simbolo scudo crociato - Libertas, rispetto ad altri partiti, le vie da percorrere (per riavere il simbolo) sono :
a) Due vie politiche:
  - Non escludere che parlamentari del Gruppo MISTO aderiscano alla DC e costituiscano un GRUPPO DC in parlamento;
  - Cercare un accordo (tipo federazione) tra tutti i partiti e associazioni di derivazione DC;
b) Una via giurisdizionale, in base alle due sentenze del 2018 (Cassazione e Tribunale civile di Roma).

SULLA VIA POLITICA
Un convegno culturale di tutti gli ex-DC, sull' etica del sistema politico ?
( Per una idea: clicca su
Codice Etico della DC, parte II )

La legge vigente:
DECRETO LEGISLATIVO, 20 dicembre 1993, n. 533 
DUE recenti sentenze (2018):
1.- CASSAZIONE
2.- TRIBUNALE CIVILE ROMA
Nino Luciani, Come recuperare il simbolo scudo crociato - Libertas
Art. 8. (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera b); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1, lettera a)

1. I partiti o gruppi politici organizzati nonche' singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14*, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

* Art. 14 del Testo Unico
n. 361/1957 e successive modificazioni

  I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

  Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

  Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

  Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".

1.- Sentenza della Sentenza della Cassazione , 27/01/2018

Dispositivo: " Dichiara inammissibile il rircorso" di G. Fontana, per "sopravvenuto difetto di interesse", nel senso che egli "aveva dichiarato di rinunciare ad ogni azione giurisdizionale connessa e conseguente alla presentazione  dei contrassegni di lista in vista delle elezioni politiche del 04/03/2018", e prescelto quello in alto, a sinistra.


2.- Sentenza del Tribunale Civile, di Roma (art. 700), 21/2/2018.

Respinge il ricorso di Cerenza e altri per mancanza di legittimazione (essendo semplici iscritti) e di conseguenza anche per G. Fontana (in quanto interveniente).
Solo il rappresentante legale della DC, a termini di statuto art. 127, sarà legittimato al ricorso..

Nota. L' art. 14, penultimo comma fa riferimento a :
"simboli ... usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento"...

Si osserva che " partiti presenti" non significa univocamente:
"attualmente presenti".

Se, infine, si considera che:
-  la DC è stata presente, dal 1948 al 1992, in parlamento;
- e che la UDC è stata presente dal 2002 al 2018

si conclude che entrambi sono stati presenti tradizionalmente, ma la DC per un tempo maggiore.

Ma, come risulta dal verbale riportato, la interpretazione comune intende "tradizionalmente presente" come se sia scritto : "attualmente presente".

1.- Premessa. Attualmente il simbolo scudo crociato - LIBERTAS è in uso della UDC, grazie ad un decreto legislativo del 1993, che fonda il diritto all'uso sul fatto che esso sia stato usato tradizionalmente da un partito presente in parlamento, a prescindere dal diritto di proprietà (della DC).
In questo senso neppure può dirsi di usucapione, vale dire di un diritto di proprietà fondato su un possesso pluriennale, in quanto nel diritto italiano non esiste la usucapione della proprietà intellettuale (quale è un simbolo).
Ma certamente un diritto all'uso fondato sull'uso è incostituzionale perchè prescinde dal diritto di proprietà.
A questo punto, può essere interessante individuare la via, per la DC, per il ritorno in possesso del proprio simbolo.
2.- Le vie sono due:
a) una è la via giuridica, partendo da due sentenze del 2018, dalle quali trarre indicazioni concrete, ma dopo avere esaminata la legge elettorale vigente (Decreto Legislativo 20 dic. 1993, n, 533.
  Osservo al tempo stesso che, dal 4 marzo 2018, la UDC non è più in parlamento, e quindi non ha più il vecchio diritto. Ma proseguiamo qui a ragionare, come se il diritto sia rimasto.
b) una seconda via è politica. Parto da questa seconda.
A questo fine, va messo sul piatto il fatto che la DC non vuole essere un partito che si aggiunge, ma che si considera (almeno penso io) uno strumento giuridico di riferimento per unificare tutti i partiti di derivazione DC. Provo a farne un primo elenco:
- UDC (Cesa);
- CDU (Tassone);
- Rifondazione DC (Fiori);
- Rivoluzione Cristiana - Democrazia Cristiana per le Autonomie (Rotondi);
- Democrazia Cristiana Nuova (Alessi);
- DC regionale PUGLIA (Tramonte);
- DC regionale LIGURIA (Carrozza);
- DC regionale TOSCANA (Pizzi) ;
- Italia Moderata (Sabella);
- Federazione dei Cristiano Popolari (Baccini)
- Politici Cristiani (Domanico e Marri)
................
Come arrivare a questa unificazione ? La soluzione dipende da un accordo di consociazione, ad es. una federazione, che soddisfi tutti gli "ex-amanti" della DC. In questo senso questi dovrebbero incontrarsi e farsi proposte reciproche.
Un primo requisito è che i partiti soci siano paritetici, o ci potrà essere qualcuno che è più uguale degli altri ?
  Ci sono ragioni a favore e contro. Presumo che la DC, essendo la sola legittima DC, non voglia esporsi a farsi mettere in minoranza.
  Ma al tempo stesso un partito si costruisce con i voti, non con diplomi giuridici. Su questo lato, la UDC vale di più.
Personalmente, anche tenuto conto che casi come questi non si presentano per la prima volta adesso, mi è parso che il modello organizzativo dell'ONU possa essere considerato pertinente.
Qui ci sono due assemblee:
a) la Assemblea Generale (con poteri consultivi), di cui può fare parte qualunque Stato riconosciuto;
b) Il Consiglio di Sicurezza (con poteri deliberanti) composto da 10 membri, di cui 5 permanenti (con poteri di veto) e da 5 a rotazione.
  Penso che tra i chiamati alla riunificazione si potrebbe fare una discussione, per una soluzione transitoria che assomigli a quella dell'ONU.
  In questo senso la UDC dovrebbe mettere il simbolo a disposizione di tutti.
3) Torno alla via giuridica. Essa consiste nell'interrogare un giudice e siccome, nel 2018, questo è già avvenuto due volte, partiamo da qui.
a) Sentenza della Cassazione. Essa è stata provocata dal deposito del simbolo scudo crociato-LIBERTAS, da parte di G. Fontana, Presidente dalla Associazione DC storica, per le elezioni politiche del 4 marzo 218.
In questo percorso erano previsti due gradi giudizio, uno primo grado, a livello amministrativo-ministeriale ed un secondo grado, a livello giurisdizionale a livello di Corte di Cassazione.
- Il giudice di primo grado ha detto no al simbolo Scudo crociato - Libertas alla DC, perchè con "elementi confondibili con gli elementi del simbolo usato il medesimo della UDC che lo aveva usato tradizionalmente da partito presente in parlamento".
  Ma questo era in qualche modo scontato perchè il giudice amministrativo è tradizionalmente di parte (ossia pro P.A.)
Nota. Segnalo che l'ufficio elettorale del Comune di Jesi aveva motivato il NO con il fatto che il simbolo scudo crociato Libertas, presentato dalla "Democrazia Cristiana, partito/raggruppamento politico non presente in parlamento non esclude la confondibilità con quello in uso ... al partito ... UDC" .
A riguardo di queste parole in grassetto, si tratta di una aggiunta arbitraria dell'ufficio di Jesi, che non figura nel testo della legge. E, infatti, la legge dice di "simboli ... usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento", quindi non "attualmente presenti". Sotto questo riguardo, la DC rientra tra i partiti  "tradizionalmente presente" , sia pure a suo tempo (per 54 anni, ma non attualmente).

Osservazione. Questa condizione posta dalla legge (sia pur secondo la interpretazione estrema del Comune di Iesi) è probabilmente superabile facilmente se uno o più parlamentari (penso soprattutto ai Gruppi misti) si costituiscono come Gruppo della DC.

Il giudice di secondo grado ( Cassazione) ha peggiorato le cose, perchè G. Fontana :
- ha rinunciato al simbolo scudo crociato e adottato altro simbolo (quello in alto a sinistra);
- e poi ha fatto ricorso in Cassazione, ma contro l'uso dello scudo crociato, da parte della UDC.
  Questa giravolta non è piaciuta alla Cassazione, e infatti ha trattato G. Fontana severamente: "Il ricorso contro la UDC è inammissibile per carenza di interessi".
  In altri termini, la Cassazione ha detto a G. Fontana: "Non puoi impedire a Cesa una cosa alla quale tu hai rinunciato per la DC. Anzi hai scelto per te un altro simbolo".

b) Sentenza del Tribunale Civile di Roma (art. 700).   Essa c'è stata, su ricorso di Cerenza e altri (compreso G. Fontana, come interveniente) in base all'art. 700 cpc, a titolo di iscritti alla DC del 1993 .
Il Tribunale ha respinto il ricorso, motivando che:
- che un singolo associato "non è legittimato a farlo";
- che il ricorso di G. Fontana è "inconferente", che avrebbe dovuto ricorrrere in Cassazione (in sede elettorale, il 4 marzo) e che invece è legittimato solo il Segretario Amministrativo in quanto rappresentante legale (art. 127 statuto DC) e dunque che anche Fontana non era legittimato.
c) Allo stato attuale la DC ha fatto il congresso e nominato il nuovo segretario amministrativo. Pertanto la DC può tornare al tribunale di Roma e chiedere il simbolo.

3.- Conclusione. Penso che la politica della riunificazione sia la migliore. Pertanto, appena il nuovo Segretario della DC darà il via, è mia convinzione che tutti i partiti e associazioni ex-DC dovrebbero cominciare a vedersi.
  Si potrebbe partire da un convegno culturale sulla etica del sistema politico. Come riferimento, si potrebbe partire dal codice etico di Guido Gonella (1982), aggiornato recentemente, e depositato presso il recente Congresso della DC. Clicca su: Codice etico .